Art. 3.
(Sanzioni disciplinari, compensazione pecuniaria e risarcimento del danno).

      1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto previsto dall'articolo 1 costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da un impiegato dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
      2. D'ufficio o su istanza di chiunque vi abbia interesse, il procuratore della Repubblica presso il giudice competente per il procedimento cui gli atti, le informazioni o i dati di cui all'articolo 1 si riferiscono informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare di ogni violazione del divieto commessa dalle persone indicate dal comma 1 del presente articolo.
      3. Ogni violazione del divieto previsto dall'articolo 1 obbliga il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, devono rispondere del fatto di lui alla compensazione pecuniaria pari a 25.000 euro, salvo il risarcimento del maggior danno.